Art. 54
Società controllate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 13 giu 2024
Società controllate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a una società controllata, garantisce che il subappaltatore o la società controllata rispetti le prescrizioni di cui all' e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o società controllate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una società controllata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione e il controllo delle qualifiche del subappaltatore o della società controllata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli atti delegati pertinenti adottati a norma dell'.
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