Art. 52

Prescrizioni relative agli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Prescrizioni relative agli organismi notificati 1.   Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12. 2.   L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica. 3.   L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Non ha alcun legame commerciale con le organizzazioni che hanno un interesse nei prodotti che esso valuta, in particolare con i fabbricanti, i loro partner commerciali e i loro investitori azionari. Ciò non preclude all'organismo di valutazione della conformità di svolgere attività di valutazione della conformità per fabbricanti concorrenti. 4.   L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'importatore, né il distributore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, o nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività della propria società controllante o delle società affiliate, delle società controllate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità. Un organismo di valutazione della conformità non delega a un subappaltatore o a una società controllata l'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione del proprio personale a compiti specifici o le decisioni relative alla valutazione della conformità. 5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 6.   L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'atto delegato pertinente adottato a norma dell' e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che i compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione: a) il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità; b) le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza di tali procedure e la capacità di riprodurle, compresa una descrizione di come i membri del personale, il loro status e i rispettivi compiti corrispondono ai compiti di valutazione della conformità in relazione ai quali l'organismo intende essere notificato; c) le politiche e procedure appropriate per distinguere tra i compiti che svolge in qualità di organismo notificato e le sue altre attività; d) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto e della natura seriale o di massa del processo di produzione. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 7.   Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato; b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'autorità adeguata per eseguirle, comprese una conoscenza e una comprensione adeguate della legislazione pertinente, delle prescrizioni in materia di prova, misurazione e calcolo, delle norme armonizzate o delle specifiche comuni applicabili, e delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'; c) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8.   Il personale responsabile dell'adozione di decisioni di valutazione: a) è costituito da dipendenti dell'organismo di valutazione della conformità a norma del diritto nazionale dello Stato membro notificante; b) non ha alcun potenziale conflitto di interessi; c) è competente per verificare le valutazioni effettuate da altri membri del personale, esperti esterni o subappaltatori; d) è presente in numero sufficiente per assicurare la continuità delle attività e un approccio coerente alla valutazione della conformità. 9.   È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati delle valutazioni. 10.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 11.   Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti di valutazione della conformità a norma degli atti delegati pertinenti adottati a norma dell', tranne nei confronti delle autorità di notifica e di altre autorità nazionali dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. 12.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti formulati dai comitati tecnici competenti delle organizzazioni europee di normazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1781:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo