Art. 50
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
In vigore dal 13 giu 2024
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, su richiesta, essa scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, con le autorità di notifica di altri Stati membri e con altre autorità nazionali competenti.
6. L'autorità di notifica valuta esclusivamente lo specifico organismo di valutazione della conformità che presenta la domanda di notifica e non tiene conto delle capacità o del personale delle società controllanti o affiliate. L'autorità di notifica valuta l'organismo in relazione a tutte le prescrizioni e ai compiti di valutazione della conformità pertinenti.
7. L'autorità di notifica dispone di personale competente in numero sufficiente e di finanziamenti adeguati per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1781:oj#art-50