Art. 69

Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni

In vigore dal 22 nov 2023
Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni 1.   Un revisore esterno che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all’ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   Fino al 21 giugno 2026 i verificatori esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si adoperano al meglio per rispettare gli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, e negli atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 7. 3.   Dopo il 21 giugno 2026 i verificatori esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prestano servizi conformemente al presente regolamento soltanto dopo aver effettuato la registrazione conformemente all’ a condizione che si conformino all’ e agli articoli da 24 a 38 come integrati dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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