Art. 27
Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione
In vigore dal 22 nov 2023
Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione
1. L’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del revisore esterno assicurano o supervisionano, rispettivamente, quanto segue:
a)
una gestione sana e prudente del revisore esterno;
b)
l’indipendenza delle attività di valutazione;
c)
l’adeguata individuazione ed eliminazione o gestione di eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, nonché la loro comunicazione in maniera trasparente;
d)
il rispetto da parte del revisore esterno del presente regolamento in ogni momento.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la gestione sana e prudente del revisore esterno di cui paragrafo 1, lettera a), e la gestione dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, lettera c).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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