Art. 28
Analisti e dipendenti di verificatori esterni e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione dei verificatori esterni
In vigore dal 22 nov 2023
Analisti e dipendenti di verificatori esterni e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione dei verificatori esterni
1. I verificatori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a loro disposizione o soggetti al loro controllo e che siano direttamente coinvolti nelle attività di valutazione, dispongano delle conoscenze, delle esperienze e della formazione necessarie per i doveri loro assegnati.
2. I verificatori esterni garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle commissioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’adeguatezza delle conoscenze, delle esperienze e della formazione delle persone di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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