Art. 29

Funzione di controllo della conformità

In vigore dal 22 nov 2023
Funzione di controllo della conformità 1.   I verificatori esterni istituiscono e mantengono una funzione permanente, indipendente, ed efficace di controllo della conformità per le attività svolte ai sensi del presente regolamento. 2.   I verificatori esterni garantiscono che la funzione di controllo della conformità sia conforme a quanto segue: a) disponga dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente; b) disponga delle risorse e delle competenze necessarie nonché dell’accesso a tutte le informazioni pertinenti; c) non monitori o valuti le proprie attività; d) non riceva compensi in relazione alle prestazioni del revisore esterno. 3.   Le risultanze della funzione di controllo della conformità sono messe a disposizione di un organismo di sorveglianza o di un organismo di amministrazione del revisore esterno. 4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente come previsto al paragrafo 2, lettera a), nonché i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone delle risorse e delle competenze necessarie ed ha accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b). L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Funzione di controllo della conformità (Art. 29 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo