Art. 29
Funzione di controllo della conformità
In vigore dal 22 nov 2023
Funzione di controllo della conformità
1. I verificatori esterni istituiscono e mantengono una funzione permanente, indipendente, ed efficace di controllo della conformità per le attività svolte ai sensi del presente regolamento.
2. I verificatori esterni garantiscono che la funzione di controllo della conformità sia conforme a quanto segue:
a)
disponga dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente;
b)
disponga delle risorse e delle competenze necessarie nonché dell’accesso a tutte le informazioni pertinenti;
c)
non monitori o valuti le proprie attività;
d)
non riceva compensi in relazione alle prestazioni del revisore esterno.
3. Le risultanze della funzione di controllo della conformità sono messe a disposizione di un organismo di sorveglianza o di un organismo di amministrazione del revisore esterno.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente come previsto al paragrafo 2, lettera a), nonché i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone delle risorse e delle competenze necessarie ed ha accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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