Art. 26
Principi generali
In vigore dal 22 nov 2023
Principi generali
1. I verificatori esterni impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
2. I verificatori esterni monitorano e valutano l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure da loro stabiliti conformemente al presente regolamento con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per affrontare eventuali carenze a tale riguardo.
3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni di cui ai paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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