Art. 27 · Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione

Art. 27

Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione

In vigore dal 22 nov 2023
Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione 1.   L’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del revisore esterno assicurano o supervisionano, rispettivamente, quanto segue: a) una gestione sana e prudente del revisore esterno; b) l’indipendenza delle attività di valutazione; c) l’adeguata individuazione ed eliminazione o gestione di eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, nonché la loro comunicazione in maniera trasparente; d) il rispetto da parte del revisore esterno del presente regolamento in ogni momento. 2.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la gestione sana e prudente del revisore esterno di cui paragrafo 1, lettera a), e la gestione dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, lettera c). L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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