Art. 22

Registrazione

In vigore dal 22 nov 2023
Registrazione 1.   Prima di intraprendere l’attività in questione, i verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee devono essere registrati presso l’ESMA. 2.   I verificatori esterni registrati presso l’ESMA soddisfano le condizioni per la registrazione di cui all’, paragrafo 2, in qualsiasi momento. 3.   I verificatori statali non sono soggetti ai titoli IV e V del presente regolamento.
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Registrazione (Art. 22 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo