Art. 22
Registrazione
In vigore dal 22 nov 2023
Registrazione
1. Prima di intraprendere l’attività in questione, i verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee devono essere registrati presso l’ESMA.
2. I verificatori esterni registrati presso l’ESMA soddisfano le condizioni per la registrazione di cui all’, paragrafo 2, in qualsiasi momento.
3. I verificatori statali non sono soggetti ai titoli IV e V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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