Art. 20
Informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità
In vigore dal 22 nov 2023
Informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità
1. Entro il 21 dicembre 2024, la Commissione pubblica orientamenti che definiscono modelli per l’informativa volontaria pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità.
2. I modelli di cui al paragrafo 1del presente articolo indicano se l’emittente intende avvalersi di un revisore esterno e del modello comune per l’informativa periodica di cui all’.
3. Per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili, i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono, oltre all’indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno i seguenti elementi, che riflettono l’intenzione dell’emittente sulla base dei dati disponibili al momento dell’emissione dell’obbligazione:
a)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinati a contribuire all’attuazione di tali piani;
b)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di comunicare informazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni dovrebbero contribuire al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;
c)
la quota minima di proventi delle obbligazioni da utilizzare per attività ecosostenibili a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/852.
4. Per gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono, oltre all’indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno i seguenti elementi, che riflettono l’intenzione dell’emittente sulla base dei dati disponibili al momento dell’emissione dell’obbligazione:
a)
la motivazione, il livello di ambizione, la rilevanza e la metodologia di calcolo degli indicatori chiave di prestazione stabiliti dall’emittente;
b)
se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinate a contribuire all’attuazione di tali piani;
c)
se del caso, il modo in cui l’obbligazione è collegata al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;
d)
una descrizione della struttura delle obbligazioni, compreso il meccanismo di aggiustamento delle cedole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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