Art. 18

Esclusioni per talune esposizioni cartolarizzate

In vigore dal 22 nov 2023
Esclusioni per talune esposizioni cartolarizzate 1.   Ai fini del presente regolamento, le esposizioni cartolarizzate non comprendono le esposizioni che finanziano la prospezione, l’estrazione, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la raffinazione o la distribuzione, compreso il trasporto, e il commercio di combustibili fossili. 2.   Le esposizioni che finanziano la produzione di energia elettrica da combustibili fossili, la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica da combustibili fossili o la produzione di calore/freddo a partire da combustibili fossili, se l’attività risponde ai criteri per «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2139, possono essere incluse nel portafoglio di esposizioni cartolarizzate ai fini del presente regolamento. 3.   Il cedente spiega in che misura il paragrafo 1 del presente articolo è stato rispettato nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’. 4.   Su richiesta dell’autorità competente di cui all’, il cedente dimostra la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
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Esclusioni per talune esposizioni cartolarizzate (Art. 18 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo