Art. 16

Applicazione della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» alle obbligazioni di cartolarizzazione

In vigore dal 22 nov 2023
Applicazione della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» alle obbligazioni di cartolarizzazione 1.   Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione denominata «obbligazione verde europea» o «EuGB»: a) i riferimenti nel presente regolamento all’«emittente» si intendono fatti al «cedente»; b) i riferimenti all’ ai «proventi» si intendono fatti ai proventi ottenuti dal cedente dalla vendita delle esposizioni cartolarizzate alla SSPE. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i riferimenti all’«emittente» di cui agli , all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, all’ e all’, paragrafo 1, si intendono fatti al «cedente» o alla «SSPE» e i riferimenti all’«emittente» di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, si intendono fatti alla «SSPE». 3.   Se le esposizioni cartolarizzate sono create da più cedenti, si applicano le seguenti disposizioni: a) i requisiti per l’utilizzo dei proventi di cui agli articoli da 4 a 8 sono soddisfatti da ciascun cedente su base proporzionale, con riferimento alla sua quota nel portafoglio delle esposizioni cartolarizzate; b) i requisiti di cui agli sono soddisfatti congiuntamente dai cedenti, indicando chiaramente in che misura ciascun cedente si è conformato ai suoi rispettivi requisiti; c) i cedenti soddisfano congiuntamente i requisiti per ottenere una revisione esterna di cui agli ; d) se più cedenti decidono di chiedere la revisione della relazione sull’impatto di cui all’, paragrafo 3, essi si conformano congiuntamente ai relativi requisiti.
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