Art. 44
Vigilanza da parte delle autorità competenti
In vigore dal 22 nov 2023
Vigilanza da parte delle autorità competenti
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129 vigila su:
a)
gli emittenti di obbligazioni verdi europee per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli ;
b)
gli emittenti che utilizzano i modelli comuni di cui all’ per quanto riguarda la conformità a tali modelli.
2. Le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 vigilano sul rispetto, da parte dei cedenti, dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli del presente regolamento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti non esercitano la vigilanza sugli emittenti di obbligazioni verdi europee disciplinate dall’, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.
Storico versioni
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