Art. 42
Riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo
In vigore dal 22 nov 2023
Riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo
1. Fino all’adozione di una decisione conformemente all’, paragrafo 1, un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento, a condizione che il revisore esterno del paese terzo acquisisca il riconoscimento dall’ESMA conformemente al presente articolo.
2. Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il «revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento») rispetta i requisiti di cui agli articoli da 23 a 38 e agli articoli da 54 a 56.
3. Un revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento ha un rappresentante legale stabilito nell’Unione. Tale rappresentante legale:
a)
è responsabile, unitamente al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento, per assicurare che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 e in tal senso è responsabile nei confronti dell’ESMA per la condotta del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento nell’Unione;
b)
agisce per conto del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento in qualità di punto di contatto principale nei confronti dell’ESMA e di qualsiasi altra persona nell’Unione per quanto concerne gli obblighi del revisore esterno ai sensi del presente regolamento; e
c)
dispone di conoscenze, competenze e risorse sufficienti per adempiere i suoi obblighi in base al presente paragrafo.
4. Una domanda di riconoscimento da parte dell’ESMA di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni necessarie per convincere l’ESMA che il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento ha attuato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, indica l’autorità competente responsabile della vigilanza del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento nel paese terzo.
5. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento, l’ESMA ne verifica la completezza.
Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento e fissa un termine entro il quale il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento deve trasmettere informazioni supplementari.
Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento.
6. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento completa, l’ESMA verifica il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma del presente paragrafo di 15 giorni lavorativi qualora il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento intenda esternalizzare talune attività di revisione esterne.
7. L’ESMA notifica per iscritto al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento la sua decisione di riconoscere o rifiutare il riconoscimento del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento quale revisore esterno di un paese terzo. Una decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.
8. L’ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 7, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi servizi o l’ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione del presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.
9. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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