Art. 40
Decisione di equivalenza
In vigore dal 22 nov 2023
Decisione di equivalenza
1. La Commissione può adottare una decisione in relazione a un paese terzo affermando che i quadri giuridico e di vigilanza di tale paese terzo assicurano quanto segue:
a)
che i verificatori esterni registrati o autorizzati in tale paese terzo rispettino requisiti organizzativi e norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti previsti nel presente regolamento e nelle misure di esecuzione adottate ai sensi del presente regolamento;
b)
che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema equivalente efficace per il riconoscimento dei verificatori esterni registrati o autorizzati ai sensi della legge di tale paese terzo.
2. La Commissione può considerare che il quadro delle norme di comportamento e organizzativo di un paese terzo abbia effetti equivalenti ai requisiti del presente regolamento se, nell’ambito di tale quadro, le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a quanto segue:
a)
registrazione od autorizzazione e un’efficace vigilanza ed effettiva applicazione delle norme su base continuativa;
b)
requisiti organizzativi appropriati nel settore delle funzioni di controllo interno;
c)
norme di comportamento adeguate.
3. L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano gli elementi seguenti:
a)
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, compreso l’accesso a tutte le informazioni concernenti i verificatori esterni di paesi terzi registrati o autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA;
b)
il meccanismo per la notifica tempestiva all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che il revisore esterno di un paese terzo soggetto alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’, violi le condizioni della sua registrazione o autorizzazione o il diritto applicabile;
c)
le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
4. Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e che è registrato nel registro di cui all’, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni verdi europee in tutta l’Unione.
5. Un revisore esterno di un paese terzo non si avvale più dei diritti ai sensi dell’, se la Commissione revoca la sua decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a tale paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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