Art. 39
Disposizioni generali
In vigore dal 22 nov 2023
Disposizioni generali
1. Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti di obbligazioni verdi europee laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA conformemente all’.
2. L’ESMA registra un revisore esterno di un paese terzo che ha presentato domanda per prestare servizi di revisione esterna conformemente al presente regolamento in tutta l’Unione a norma del paragrafo 1 (il «revisore esterno richiedente di un paese terzo») soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
il revisore esterno richiedente di un paese terzo è registrato o autorizzato a prestare i servizi di revisione esterna da erogare nell’Unione ed è soggetto a un’efficace vigilanza ed a un’effettiva applicazione delle norme efficaci che garantiscono il pieno rispetto degli obblighi applicabili in tale paese terzo;
c)
sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’, paragrafo 3.
3. Laddove un revisore esterno di un paese terzo sia registrato conformemente al presente articolo, non sono imposti obblighi aggiuntivi al revisore esterno del paese terzo in relazione alle questioni trattate dal presente regolamento.
4. Il revisore esterno richiedente del paese terzo presenta la propria domanda all’ESMA, utilizzando i moduli e i modelli di cui all’, paragrafo 7, dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’, paragrafo 1, relativamente al paese terzo nel quale il tale revisore esterno richiedente di un paese terzo è registrato o autorizzato.
5. Il revisore esterno richiedente del paese terzo fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione.
6. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa.
Se la domanda non è completa, l’ESMA notifica il revisore esterno richiedente del paese terzo e fissa un termine entro il quale il revisore esterno richiedente del paese terzo è tenuto a fornire le informazioni supplementari.
Se la domanda è completa, ESMA ne notifica il revisore esterno richiedente del paese terzo.
7. Entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa, l’ESMA registra o si rifiuta di registrate il revisore esterno richiedente del paese terzo
L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il revisore esterno richiedente del paese terzo intenda esternalizzare talune attività di revisione esterna.
8. L’ESMA notifica il revisore esterno richiedente di un paese terzo per iscritto della registrazione di tale revisore esterno richiedente di un paese terzo, o del rifiuto di registrarlo. Tale decisione di registrare o di rifiutare di registrare un revisore esterno richiedente di un paese terzo fornisce le motivazioni e ha effetto a partire dal quinto giorno lavorativo dall’adozione.
9. I verificatori esterni di un paese terzo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni verdi europee stabiliti nell’Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un collegio arbitrale avente sede in uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2631:oj#art-39