Art. 23

Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee

In vigore dal 22 nov 2023
Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee 1.   Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee contiene le informazioni seguenti: a) il nome completo del richiedente, l’indirizzo della sua sede legale all’interno dell’Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI); b) il nome e gli estremi di contatto della persona di contatto; c) la forma giuridica del richiedente; d) l’assetto proprietario del richiedente; e) l’identità dei membri dell’alta dirigenza e del consiglio d’amministrazione del richiedente con i loro curricula vitae che mostrino almeno il loro livello di qualifica, esperienza e formazione; f) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione e il loro livello di conoscenza, esperienza e formazione maturato in precedenza e presso il richiedente in revisioni esterne o servizi analoghi; g) una descrizione delle procedure e delle metodologie applicate dal richiedente per effettuare le revisioni; h) i meccanismi di governance societaria, le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, eliminare o gestire e segnalare in maniera trasparente, eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali di cui all’; i) laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione; j) laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente. 2.   L’ESMA registra un richiedente in qualità di revisore esterno soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del richiedente: i) godono di sufficiente buona reputazione; ii) sono dotati di competenze sufficienti per assicurare che il richiedente possa svolgere i compiti richiesti ai verificatori esterni ai sensi del presente regolamento; iii) sono dotati di qualifiche professionali sufficienti; iv) hanno esperienza pertinente in attività come la garanzia della qualità, il controllo della qualità, lo svolgimento di revisioni pre-emissione, post-emissione e della relazione sull’impatto, la formulazione di pareri di seconda parte sull’allineamento o i servizi finanziari; b) il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione del richiedente e il loro livello di conoscenza, esperienza e formazione sono sufficienti per lo svolgimento da parte del richiedente dei compiti richiesti dai verificatori esterni ai sensi del presente regolamento; c) le disposizioni interne del richiedente attuate per assicurare il rispetto dei requisiti di cui al capo 2 del presente titolo sono appropriate ed efficaci. Nel valutare le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA può tenere conto del fatto che il richiedente, qualora abbia prestato servizi a norma degli , si sia adoperato al meglio per conformarsi agli articoli da 24 a 38. A tal fine, l’ESMA può chiedere al richiedente di fornirle le informazioni necessarie. 3.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda, l’ESMA ne verifica la completezza. Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al richiedente. 4.   Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, l’ESMA registra o si rifiuta di registrare il richiedente. L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il richiedente intenda esternalizzare le attività di revisore esterno. 5.   L’ESMA notifica per iscritto il richiedente della registrazione dello stesso in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare il richiedente. Una decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione di un richiedente indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b). L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l’ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee (Art. 23 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo