Art. 15

Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti

In vigore dal 22 nov 2023
Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti 1.   Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web e rendono disponibili gratuitamente e conformemente all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1129, fino a che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni, i documenti seguenti, comprese le relative modifiche o rettifiche: a) prima dell’emissione dell’obbligazione, la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento compilata; b) prima dell’emissione dell’obbligazione, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento; c) prima dell’emissione dell’obbligazione, un collegamento al sito web in cui è possibile consultare il prospetto se è pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129; d) senza indebito ritardo dopo la loro elaborazione a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee; e) senza indebito ritardo dopo che sono ottenute, le revisioni post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento; f) senza indebito ritardo dopo la sua elaborazione a norma dell’ del presente regolamento, la relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee; g) ove applicabile, il piano CapEx; h) ove applicabile, la revisione della relazione sull’impatto di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. In deroga al primo comma, lettera d), in caso di revisione post-emissione di una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee, tale relazione sull’allocazione dei proventi è pubblicata senza indebito ritardo dopo aver ottenuto la revisione post-emissione. 2.   Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), sono fornite, a scelta dell’emittente, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, oppure: a) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro; b) se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall’autorità competente di ciascuno di tali Stati membri. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se è necessario pubblicare un prospetto per l’obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), del presente articolo sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto. 4.   Se del caso, gli emittenti notificano alle autorità competenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, la pubblicazione di ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo senza indebito ritardo dopo ogni pubblicazione. 5.   Gli emittenti notificano all’ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.
Storico versioni

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