Art. 15
Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti
In vigore dal 22 nov 2023
Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti
1. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web e rendono disponibili gratuitamente e conformemente all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1129, fino a che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni, i documenti seguenti, comprese le relative modifiche o rettifiche:
a)
prima dell’emissione dell’obbligazione, la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento compilata;
b)
prima dell’emissione dell’obbligazione, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento;
c)
prima dell’emissione dell’obbligazione, un collegamento al sito web in cui è possibile consultare il prospetto se è pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;
d)
senza indebito ritardo dopo la loro elaborazione a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee;
e)
senza indebito ritardo dopo che sono ottenute, le revisioni post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento;
f)
senza indebito ritardo dopo la sua elaborazione a norma dell’ del presente regolamento, la relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee;
g)
ove applicabile, il piano CapEx;
h)
ove applicabile, la revisione della relazione sull’impatto di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
In deroga al primo comma, lettera d), in caso di revisione post-emissione di una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee, tale relazione sull’allocazione dei proventi è pubblicata senza indebito ritardo dopo aver ottenuto la revisione post-emissione.
2. Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), sono fornite, a scelta dell’emittente, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, oppure:
a)
se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro;
b)
se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall’autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se è necessario pubblicare un prospetto per l’obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), del presente articolo sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.
4. Se del caso, gli emittenti notificano alle autorità competenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, la pubblicazione di ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo senza indebito ritardo dopo ogni pubblicazione.
5. Gli emittenti notificano all’ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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