Art. 11

Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi

In vigore dal 22 nov 2023
Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi 1.   Per ogni periodo di 12 mesi fino alla data dell’allocazione integrale dei proventi della loro obbligazione verde europea e, se del caso fino al completamento del piano CapEx, gli emittenti di obbligazioni verdi europee redigono una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee utilizzando il modello di cui all’allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni verdi europee, dalla data della loro emissione fino alla fine del periodo indicato nella relazione, sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 8. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data di emissione. In deroga al secondo comma, gli emittenti possono fissare la data di fine del primo periodo di riferimento all’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione. 2.   Le relazioni sull’allocazione dei proventi contengono, se del caso, informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del piano CapEx. Nelle loro relazioni annuali sull’allocazione dei proventi, gli emittenti pubblicano i motivi degli eventuali ritardi o scostamenti che hanno un impatto significativo sull’attuazione del piano CapEx. 3.   La relazione sull’allocazione dei proventi può riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee. 4.   Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull’allocazione dei proventi redatta dopo l’allocazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee. 5.   Se, dopo la pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi conformemente all’, paragrafo 1, lettera d), l’allocazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull’allocazione dei proventi e ottengono, senza indebito ritardo, una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull’allocazione dei proventi modificata. 6.   In deroga al paragrafo 4, ogni relazione sull’allocazione dei proventi degli emittenti che assegnano i proventi di una o più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività che non sono state incluse in alcuna relazione sull’allocazione dei proventi precedentemente pubblicata. Tale revisione post-emissione non è richiesta se, durante il periodo oggetto della relazione sull’allocazione dei proventi, non è stata apportata alcuna modifica all’allocazione del portafoglio di attività e nessuna attività del portafoglio è stata modificata o è stata essa stessa oggetto di un cambiamento di allocazione rispetto al periodo oggetto della precedente relazione sull’allocazione dei proventi. In tali casi, nella corrispondente relazione sull’allocazione dei proventi è inclusa una dichiarazione relativa all’assenza di una revisione post-emissione dovuta all’assenza di tali modifiche. 7.   Gli emittenti di obbligazioni verdi europee assicurano che le relazioni annuali sull’allocazione dei proventi e, se del caso, la revisione post-emissione richiesta ai sensi del presente articolo siano rese pubbliche entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1. Entro tale periodo di 270 giorni, gli emittenti provvedono affinché il revisore esterno disponga di almeno 90 giorni per esaminare una relazione sull’allocazione dei proventi. 8.   La revisione post-emissione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo contiene gli elementi seguenti: a) la valutazione dell’allocazione o meno, da parte dell’emittente, dei proventi dell’obbligazione in conformità degli articoli da 4 a 8, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno; b) la valutazione del fatto che l’emittente abbia o meno assegnato i proventi dell’obbligazione come previsto nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno; c) gli elementi di cui all’allegato IV.
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Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo