Art. 14
Prospetto per le obbligazioni verdi europee
In vigore dal 22 nov 2023
Prospetto per le obbligazioni verdi europee
1. Per poter avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB», l’emittente pubblica un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 che soddisfi le condizioni seguenti:
a)
le obbligazioni sono denominate «obbligazione verde europea» o «EuGB» in tutto il prospetto;
b)
il prospetto indica che l’obbligazione verde europea è emessa conformemente al presente regolamento nella sezione del prospetto contenente le informazioni sull’utilizzo dei proventi.
2. In deroga al paragrafo 1, la designazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» può essere usata per le obbligazioni disciplinate dall’, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.
3. Ai fini del presente regolamento, il termine «informazioni previste dalla regolamentazione» di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, è inteso come comprendente le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento.
4. Se un prospetto è pubblicato a norma del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto include una sintesi del piano CapEx. Tale sintesi elenca i progetti più significativi realizzati dall’emittente, misurati in percentuale del totale delle spese in conto capitale contemplate dal piano CapEx, e specifica il tipo, il settore, l’ubicazione e l’anno previsto di completamento di tali progetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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