Art. 19

Obblighi di informativa supplementari in caso di cartolarizzazione

In vigore dal 22 nov 2023
Obblighi di informativa supplementari in caso di cartolarizzazione 1.   Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione denominata «obbligazione verde europea» o «EuGB», il prospetto pubblicato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 include una dichiarazione attestante che l’obbligazione è un’obbligazione di cartolarizzazione e che il cedente è responsabile dell’adempimento degli impegni assunti nel prospetto per quanto riguarda l’uso dei proventi. 2.   Al fine di garantire la trasparenza in merito alle caratteristiche ambientali delle esposizioni cartolarizzate, le informazioni relative agli elementi seguenti sono incluse nel prospetto con la massima diligenza possibile e al meglio delle capacità del cedente, sulla base dei dati disponibili: a) la quota di esposizioni cartolarizzate nel portafoglio di esposizioni cartolarizzate che finanzia attività economiche ammissibili alla tassonomia ai sensi dell’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2021/2178; b) per ciascuna attività economica pertinente elencata negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, nel portafoglio di esposizioni ammissibili alla tassonomia di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la quota di esposizioni cartolarizzate allineate alla tassonomia; c) per ciascuna attività economica pertinente elencata negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, nel portafoglio di esposizioni ammissibili alla tassonomia di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la quota di esposizioni cartolarizzate che non soddisfano gli obiettivi di «non arrecare un danno significativo» di cui all’, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852. 3.   Le informazioni incluse nel prospetto a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono incluse anche nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ e, sulla base di aggiornamenti annuali che devono essere effettuati dal cedente, nella relazione sull’allocazione delle obbligazioni verdi europee di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo