Art. 14 · Prospetto per le obbligazioni verdi europee

Art. 14

Prospetto per le obbligazioni verdi europee

In vigore dal 22 nov 2023
Prospetto per le obbligazioni verdi europee 1.   Per poter avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB», l’emittente pubblica un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 che soddisfi le condizioni seguenti: a) le obbligazioni sono denominate «obbligazione verde europea» o «EuGB» in tutto il prospetto; b) il prospetto indica che l’obbligazione verde europea è emessa conformemente al presente regolamento nella sezione del prospetto contenente le informazioni sull’utilizzo dei proventi. 2.   In deroga al paragrafo 1, la designazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» può essere usata per le obbligazioni disciplinate dall’, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129. 3.   Ai fini del presente regolamento, il termine «informazioni previste dalla regolamentazione» di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, è inteso come comprendente le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ del presente regolamento. 4.   Se un prospetto è pubblicato a norma del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto include una sintesi del piano CapEx. Tale sintesi elenca i progetti più significativi realizzati dall’emittente, misurati in percentuale del totale delle spese in conto capitale contemplate dal piano CapEx, e specifica il tipo, il settore, l’ubicazione e l’anno previsto di completamento di tali progetti.
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