Art. 38

Pubblicazione di revisioni

In vigore dal 22 nov 2023
Pubblicazione di revisioni 1.   I verificatori esterni pubblicano e rendono disponibili sui loro siti web, gratuitamente, i documenti seguenti: a) entro un termine ragionevole prima dell’emissione dell’obbligazione interessata, le revisioni pre-emissione da loro emesse; b) senza indugio dopo il completamento della valutazione delle relazioni di allocazione da parte del revisore esterno, le revisioni post-emissione da loro emesse; c) senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull’impatto da parte del revisore esterno, le revisioni delle relazioni sull’impatto da loro emesse. 2.   Le revisioni rimangono pubblicamente disponibili sul sito web del revisore esterno quanto meno fino alla scadenza dell’obbligazione interessata. 3.   I verificatori esterni che decidono di interrompere la messa a disposizione di una revisione forniscono informazioni sui motivi di tale decisione sui loro siti web, senza indugio dopo tale decisione.
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