Art. 45

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 22 nov 2023
Poteri delle autorità competenti 1.   Per adempiere i compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, almeno dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti: a) richiedere agli emittenti di pubblicare le schede informative sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ o di includere in tali schede le informazioni di cui all’allegato I; b) richiedere agli emittenti di pubblicare revisioni e valutazioni; c) richiedere agli emittenti di pubblicare relazioni annuali sull’allocazione dei proventi o di includere nelle relazioni annuali sull’allocazione dei proventi le informazioni di cui all’allegato II; d) richiedere agli emittenti di pubblicare una relazione sull’impatto o di includere nella relazione sull’impatto le informazioni di cui all’allegato III; e) richiedere agli emittenti di notificare all’autorità competente la pubblicazione conformemente all’, paragrafo 4; f) qualora gli emittenti utilizzino i modelli comuni di cui all’, richiedere a tali emittenti di includere gli elementi ivi menzionati nelle loro informative periodiche post-emissione; g) richiedere a verificatori e all’alta dirigenza dell’emittente di fornire informazioni e documenti pertinenti; h) sospendere un’offerta o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che l’emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli o 19; i) proibire un’offerta o un’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli di sospettare che l’emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli o 19; j) sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni consecutivi o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l’emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli o 19; k) proibire pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di cessare pubblicità nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l’emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli o 19; l) rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non sia conforme al presente regolamento e richiedere a tale emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web; m) proibire a un emittente di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno nel caso in cui l’emittente abbia ripetutamente e gravemente violato il titolo II, capo 2, o gli o 19; n) dopo un periodo di tre mesi dall’obbligo di cui alla lettera l) del presente comma, rendere pubblico il fatto che l’emittente di obbligazioni verdi europee non sia più conforme all’ relativamente all’avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» e imporre a tale emittente di pubblicare tale informazione sul proprio sito web; o) eseguire indagini o ispezioni in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento. Se necessario, in base al diritto nazionale, le autorità competenti possono chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui al primo comma. 2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con una qualsiasi delle modalità seguenti: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega alle autorità di cui alla lettera b); d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. 3.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. 4.   La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura legata alla segnalazione di tali informazioni all’autorità competente.
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