Art. 47

Segreto professionale

In vigore dal 22 nov 2023
Segreto professionale 1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e sono soggette al segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara, al momento dello scambio di tali informazioni con un’altra autorità competente, che tali informazioni possono essere divulgate o quando la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari. 2.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni soggette al segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo