Art. 47
Segreto professionale
In vigore dal 22 nov 2023
Segreto professionale
1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e sono soggette al segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara, al momento dello scambio di tali informazioni con un’altra autorità competente, che tali informazioni possono essere divulgate o quando la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
2. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni soggette al segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
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