Art. 47 · Segreto professionale

Art. 47

Segreto professionale

In vigore dal 22 nov 2023
Segreto professionale 1.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e sono soggette al segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara, al momento dello scambio di tali informazioni con un’altra autorità competente, che tali informazioni possono essere divulgate o quando la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari. 2.   Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni soggette al segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale.
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