Art. 49

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 22 nov 2023
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’ e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano a quanto segue: a) violazioni da parte degli emittenti dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, o dell’ o 21; b) mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o obbligo di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative al potere delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate di cui al paragrafo 1 se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 21 dicembre 2024. In questo caso gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale. 3.   Entro il 21 dicembre 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all’ESMA. Informano inoltre senza indugio la Commissione e l’ESMA in merito a tutte le successive modifiche di dette norme. 4.   Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative seguenti e altre misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a): a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera l); b) un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione; c) un’ingiunzione che vieta alla persona fisica o giuridica responsabile di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno; d) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell’importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente in valuta nazionale al 20 dicembre 2023, o allo 0,5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione. f) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 50 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 20 dicembre 2023. Ai fini del primo comma, lettera e), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il pertinente fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile, che risulta nei più recenti bilanci consolidati disponibili approvati dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo. 5.   Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni amministrative pecuniarie più elevate di quelle previste dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo