Art. 50
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
In vigore dal 22 nov 2023
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c)
la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
d)
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
e)
l’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
f)
il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;
g)
le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
h)
qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Storico versioni
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