Art. 50 · Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

Art. 50

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

In vigore dal 22 nov 2023
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori 1.   Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione; c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica; d) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori; e) l’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; f) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto; g) le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione; h) qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi. 2.   Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2631:oj#art-50