Art. 44 · Vigilanza da parte delle autorità competenti

Art. 44

Vigilanza da parte delle autorità competenti

In vigore dal 22 nov 2023
Vigilanza da parte delle autorità competenti 1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1129 vigila su: a) gli emittenti di obbligazioni verdi europee per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli ; b) gli emittenti che utilizzano i modelli comuni di cui all’ per quanto riguarda la conformità a tali modelli. 2.   Le autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 vigilano sul rispetto, da parte dei cedenti, dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli del presente regolamento. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti non esercitano la vigilanza sugli emittenti di obbligazioni verdi europee disciplinate dall’, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.
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