Art. 71
Riesame
In vigore dal 22 nov 2023
Riesame
1. Entro il 21 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA e della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dall’ del regolamento (UE) 2020/852, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta, per quanto possibile, almeno gli elementi seguenti:
a)
l’adozione della norma per le obbligazioni verdi europee e la relativa quota di mercato, sia nell’Unione che a livello mondiale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese;
b)
l’impatto del presente regolamento sulla transizione verso un’economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili;
c)
il funzionamento del mercato dei verificatori esterni e la vigilanza sullo stesso da parte dell’ESMA;
d)
l’adeguatezza e l’impatto sui revisori esterni e sul bilancio dell’ESMA degli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 3;
e)
la credibilità, ed eventuali casi di abuso, delle dichiarazioni ambientali nel mercato delle obbligazioni verdi;
f)
il funzionamento del mercato obbligazionario legato alla sostenibilità, ivi comprese la credibilità e la qualità delle pertinenti dichiarazioni;
g)
la necessità di riconoscere che i criteri di un paese terzo volti a determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche sono equivalenti ai criteri di tassonomia, a condizione che esistano salvaguardie specifiche per garantire obiettivi equivalenti, al fine di autorizzare l’allocazione dell’utilizzo dei proventi di un’obbligazione verde europea conformemente ai criteri del paese terzo;
h)
l’impatto pratico dell’ sull’uso delle obbligazioni verdi europee, la qualità ambientale dell’utilizzo dei relativi proventi e i motivi per cui la flessibilità prevista in tale articolo non impedisce la transizione verso il finanziamento di attività ecosostenibili;
i)
l’attuazione del titolo III del presente regolamento, compreso l’uso dei modelli di cui a tale titolo da parte degli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità, indipendentemente dal fatto che tali obbligazioni siano o meno commercializzate nello Spazio economico europeo, un’analisi dell’adozione di tali modelli, l’evoluzione del mercato e la coerenza di tali modelli con il pertinente diritto dell’Unione, compreso il regolamento (UE) 2019/2088.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate, se del caso, da una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l’informativa per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità.
3. Entro il 21 dicembre 2026, la Commissione pubblica una relazione in merito alla necessità di disciplinare le obbligazioni legate alla sostenibilità, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
4. Entro il 31 dicembre 2024, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione per informare gli emittenti di obbligazioni verdi europee in merito al riesame effettuato a norma dell’, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/852, compresa la coerenza dei criteri di vaglio tecnico con i criteri di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento, tenendo conto delle norme di salvaguardia di cui all’ del presente regolamento.
5. Entro il 21 dicembre 2028, l’ABE, in stretta collaborazione con l’ESMA e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) (note collettivamente come «autorità europee di vigilanza» o «AEV»), pubblica una relazione sulla fattibilità di estendere l’ammissibilità ad avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» ai fini delle cartolarizzazioni sintetiche.
6. Entro il 21 dicembre 2029, la Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, può presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione può essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
7. Entro il 21 dicembre 2028 e successivamente, se del caso, ogni tre anni, le AEV, tramite il comitato congiunto di cui all’ dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, pubblicano una relazione sull’evoluzione del mercato delle obbligazioni di cartolarizzazione. Tali relazioni valutano, tra l’altro, se il volume delle attività allineate alla tassonomia sia aumentato in misura sufficiente ai fini del riesame dell’applicazione delle norme sull’utilizzo dei proventi alle obbligazioni di cartolarizzazione i cui emittenti intendono avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
8. La Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 7, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
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