Art. 72

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 22 nov 2023
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2024. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli , paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, e gli si applicano a decorrere dal 20 dicembre 2023. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’, l’, paragrafi da 1 a 8, e l’ si applicano a decorrere dal 21 giugno 2026. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi agli entro il 21 dicembre 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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