Art. 5

Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee

In vigore dal 22 nov 2023
Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee 1.   In deroga all’, paragrafo 1, gli emittenti possono destinare fino al 15 % dei proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia, ad eccezione dei criteri di vaglio tecnico, purché tali attività siano: a) attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima della di emissione dell’obbligazione verde europea; o b) attività nel contesto del sostegno internazionale comunicate conformemente a orientamenti, criteri e cicli di rendicontazione concordati a livello internazionale, compresi i finanziamenti per il clima comunicati alla Commissione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, e dell’aiuto pubblico allo sviluppo comunicato al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 2.   Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, un emittente descrive nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’ le attività interessate e la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e anche per attività. 3.   Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera a), l’emittente garantisce che tali attività soddisfino, se del caso, i criteri generici per «non arrecare un danno significativo» stabiliti alle appendici A, B, C e D dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139. 4.   Se un emittente assegna i proventi di un’obbligazione verde europea alle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce nei limiti della massima diligenza possibile che tali attività soddisfano i pertinenti criteri di vaglio tecnico.
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