Art. 7

Monitoraggio delle carenze dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici

In vigore dal 25 gen 2022
Monitoraggio delle carenze dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici Successivamente al riconoscimento di un’emergenza di sanità pubblica o al riconoscimento di un evento grave a norma dell’, paragrafo 3, l’MSSG monitora l’offerta e la domanda dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici al fine di individuare eventuali carenze effettive o potenziali di tali medicinali. L’MSSG effettua tale monitoraggio utilizzando gli elenchi dei medicinali critici e le informazioni e i dati forniti, a norma degli , e disponibili tramite l’ESMP, una volta che sia pienamente operativo. Ai fini del monitoraggio di cui al primo comma del presente articolo, l’MSSG collabora, ove opportuno, con il comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’ della decisione n. 1082/2013/UE («CSS») e, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica, con qualsiasi altro pertinente comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica istituito a norma del diritto dell’Unione e con l’ECDC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:123:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio delle carenze dei medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici (Art. 7 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo