Art. 17

Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio

In vigore dal 25 gen 2022
Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio 1.   Per la durata di un’emergenza di sanità pubblica, i promotori di sperimentazioni cliniche effettuate nell’Unione, in particolare, mettono le informazioni seguenti a disposizione del pubblico tramite il portale UE e la banca dati UE istituiti rispettivamente dagli articoli 80 e 81 del regolamento (UE) n. 536/2014: a) il protocollo della sperimentazione clinica, all’inizio di ciascuna sperimentazione per tutte le sperimentazioni autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 che analizzano medicinali potenzialmente in grado di far fronte all’emergenza di sanità pubblica; b) la sintesi dei risultati entro i termini fissati dall’Agenzia che sono più brevi rispetto a quelli previsti dall’ del regolamento (UE) n. 536/2014. 2.   Quando un medicinale rilevante per l’emergenza di sanità pubblica ottiene un’autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia pubblica, in particolare: a) le informazioni sui medicinali con i dettagli delle condizioni di utilizzo al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio; b) le relazioni pubbliche europee di valutazione quanto prima e, ove possibile, entro sette giorni dall’autorizzazione all’immissione in commercio; c) i dati clinici presentati all’Agenzia a sostegno della domanda, ove possibile, entro due mesi dall’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione; d) l’intero piano di gestione dei rischi di cui all’, punto 28 quater, della direttiva 2001/83/CE, ed eventuali sue versioni aggiornate. Ai fini del primo comma, lettera c), l’Agenzia rende anonimi tutti i dati personali e oscura le informazioni di natura commerciale a carattere riservato.
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Informazioni pubbliche in merito alle sperimentazioni cliniche e alle decisioni di autorizzazione all’immissione in commercio (Art. 17 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo