Art. 9

Metodi di lavoro e trasmissione di informazioni sui medicinali

In vigore dal 25 gen 2022
Metodi di lavoro e trasmissione di informazioni sui medicinali 1.   In preparazione all’esecuzione dei compiti di cui agli articoli da 4 a 8, l’Agenzia: a) specifica le procedure e i criteri per la compilazione e la revisione degli elenchi dei medicinali critici; b) specifica i metodi, i criteri e l’insieme minimo di dati di base per il monitoraggio, la raccolta dei dati e le attività di comunicazione di cui agli ; c) sviluppa sistemi informatici razionalizzati di monitoraggio e comunicazione in coordinamento con le pertinenti autorità nazionali competenti, che agevolano l’interoperabilità con altri sistemi informatici esistenti e con sistemi informatici in fase di sviluppo fino a quando l’ESMP non sarà pienamente operativa, sulla base di campi di dati armonizzati in tutti gli Stati membri; d) definisce il gruppo di lavoro di cui all’, paragrafo 6, e garantisce che ogni Stato membro è rappresentato in questo gruppo di lavoro; e) stabilisce e mantiene aggiornato un elenco dei punti di contatto unici dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio per tutti i medicinali autorizzati nell’Unione, avvalendosi della banca dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004; f) specifica la metodologia per la formulazione di raccomandazioni di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 3 e 4, e per il coordinamento delle misure di cui all’, paragrafo 5; g) pubblica le informazioni di cui alle lettere a), b) e f) su una pagina web dedicata del suo portale web. Ai sensi del primo comma, lettera a), gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, gli altri attori pertinenti della catena di approvvigionamento per i medicinali e i rappresentanti degli operatori sanitari, dei pazienti e dei consumatori possono essere consultati, se necessario. 2.   Successivamente al riconoscimento di un’emergenza di sanità pubblica o al riconoscimento di un evento grave ai sensi dell’, paragrafo 3, l’Agenzia: a) stabilisce un elenco dei punti di contatto unici per i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali inclusi negli elenchi dei medicinali critici; b) mantiene l’elenco dei punti di contatto unici di cui alla lettera a) per il periodo in cui è in corso l’emergenza di sanità pubblica o un evento grave; c) chiede informazioni pertinenti sui medicinali negli elenchi dei medicinali critici ai punti di contatto unici di cui alla lettera a) e fissa un termine per la trasmissione di tali informazioni, qualora dette informazioni non siano disponibili sull’ESMP; d) chiede informazioni sui medicinali negli elenchi dei medicinali critici al punto di contatto unico di cui all’, paragrafo 6, sulla base delle serie di informazioni di cui all’, paragrafo 4, e fissa un termine per la trasmissione di dette informazioni qualora non siano disponibili sull’ESMP. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), includono come minimo: a) il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale; b) il nome del medicinale; c) l’indicazione dei siti attivi di fabbricazione per i prodotti finiti e le sostanze attive dei medicinali; d) lo Stato membro in cui è valida l’autorizzazione all’immissione in commercio e lo status di immissione in commercio del medicinale in ciascuno Stato membro; e) informazioni dettagliate sulla carenza effettiva o potenziale dei medicinali, quali le date effettive o stimate di inizio e di fine e la causa sospetta o nota; f) dati sulle vendite e sulle quote di mercato del medicinale; g) le scorte disponibili del medicinale; h) le previsioni dell’offerta del medicinale, comprese le informazioni sulle potenziali vulnerabilità della catena di approvvigionamento, sui quantitativi già consegnati e sulle consegne previste; i) le previsioni della domanda del medicinale; j) informazioni dettagliate sui medicinali alternativi disponibili; k) piani di prevenzione e mitigazione delle carenze che comprendono, come minimo, l’informazione sulla capacità di produzione e di approvvigionamento e sui siti di produzione autorizzati del medicinale finito e delle sostanze attive, sui potenziali siti di produzione alternativi e sui livelli minimi di scorte del medicinale. 4.   Al fine di integrare i piani di prevenzione e mitigazione delle carenze per i medicinali critici di cui al paragrafo 3, lettera k), l’Agenzia e le autorità nazionali competenti per i medicinali possono chiedere informazioni supplementari ai distributori all’ingrosso e ad altri attori pertinenti in merito a eventuali sfide logistiche sostenute nella catena di approvvigionamento all’ingrosso.
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