Art. 25

Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione

In vigore dal 10 giu 2021
Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione 1.   Un duplicato del documento di identificazione è rilasciato nei seguenti casi: a) il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l’identità dell’equino, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o il metodo alternativo di verifica dell’identità conformemente all’; o b) l’equino non è stato identificato entro i termini previsti all’, all’ o all’, paragrafo 2. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l’equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l’organismo delegato, su domanda dell’operatore: a) dispone, se necessario, l’applicazione all’equino di un mezzo fisico di identificazione o l’identificazione dell’animale mediante un metodo alternativo di verifica dell’identità autorizzato conformemente all’; b) chiede all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato, o all’ente selezionatore o all’organizzazione o associazione di cui all’, paragrafi 2 e 3, che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso i) di rilasciare un duplicato del documento di identificazione in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell’operatore; ii) di trasferire il duplicato del documento all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato di cui alla frase introduttiva del presente paragrafo per la consegna all’operatore; c) registra nella base dati informatizzata il duplicato del documento di identificazione chiaramente contrassegnato come tale e con un riferimento al codice unico registrato nella base dati informatizzata dell’autorità competente o, ove applicabile, dell’organismo delegato, o dell’ente selezionatore o dell’organizzazione o associazione di cui all’, paragrafi 2 e 3, che: i) ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso; o ii) ha rilasciato il duplicato del documento di identificazione per un equino di cui al paragrafo 1, lettera b); d) se l’equino non è già stato escluso dalla macellazione per il consumo umano, adatta il suo status conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o paragrafo 2, lettera b), nel duplicato del documento di identificazione. 3.   I dati relativi al duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata. 4.   Se il documento unico di identificazione a vita originale che è stato perso era stato rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento da un organismo di rilascio che ha cessato di esistere e non è stato sostituito, il duplicato del documento di identificazione è rilasciato conformemente al paragrafo 2 dall’autorità competente o, ove applicabile, dall’organismo delegato dello Stato membro in cui l’equino risiede abitualmente.
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