Art. 26

Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi

In vigore dal 10 giu 2021
Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi 1.   Un documento unico di identificazione a vita sostitutivo è rilasciato per un equino nei seguenti casi: a) il documento unico di identificazione a vita originale è stato perso e: i) l’identità dell’equino non può essere accertata; ii) non vi è alcuna indicazione o prova che un documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in precedenza per l’equino in questione; o b) l’identificatore fisico o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello stabilimento in cui l’equino è abitualmente detenuto. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente responsabile della zona amministrativa in cui l’equino è abitualmente detenuto o, ove applicabile, l’organismo delegato, su domanda dell’operatore o su richiesta dell’autorità competente: a) dispone l’applicazione all’equino di un mezzo fisico di identificazione; b) attribuisce all’animale un nuovo codice unico che corrisponde alla base dati informatizzata nella quale è registrato il rilascio del suddetto documento di identificazione sostitutivo; c) rilascia e consegna un documento di identificazione sostitutivo chiaramente contrassegnato come tale in formato standard o in formato esteso, a seconda della richiesta dell’operatore; d) dichiara l’equino come non destinato alla macellazione per il consumo umano mediante la voce appropriata nella sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, e nella base dati informatizzata. 3.   I dati relativi al documento di identificazione sostitutivo rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono inseriti con un riferimento al codice unico nella base dati informatizzata.
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Rilascio di documenti di identificazione sostitutivi (Art. 26 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo