Art. 27

Misure da adottare per quanto riguarda il documento unico di identificazione a vita in caso di macellazione, abbattimento, morte o perdita degli equini

In vigore dal 10 giu 2021
Misure da adottare per quanto riguarda il documento unico di identificazione a vita in caso di macellazione, abbattimento, morte o perdita degli equini 1.   In caso di macellazione o abbattimento di un equino, sono adottate le seguenti misure in relazione al documento unico di identificazione a vita, sotto la responsabilità dell’autorità competente: a) il documento è recuperato e protetto da un successivo utilizzo fraudolento; b) il documento viene effettivamente invalidato; c) il documento: i) è distrutto presso il macello in cui l’equino è stato macellato e un attestato è trasmesso all’organismo di rilascio che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita prima della data di applicazione del presente regolamento, o all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato indicati, a seconda dei casi, nella sezione I, parte A, del documento unico di identificazione a vita, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all’, paragrafo 2, indicando la data di macellazione dell’equino con un riferimento al suo codice unico; o ii) è restituito, dopo essere stato invalidato come indicato alla lettera b), all’organismo di rilascio, nel caso di un documento unico di identificazione a vita rilasciato prima della data di applicazione del presente regolamento, o all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, direttamente o tramite il punto di contatto di cui all’, paragrafo 2, unitamente alle informazioni sulla data di macellazione o abbattimento dell’animale a fini di controllo delle malattie. 2.   In tutti i casi di morte o perdita di un equino, furto compreso, non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore dell’equino restituisce il documento unico di identificazione a vita entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di morte o perdita dell’equino all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato indicati nella sezione I, parte A, o aggiornati nella sezione I, parte C, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
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Misure da adottare per quanto riguarda il documento unico di identificazione a vita in caso di macellazione, abbattimento, morte o perdita degli equini (Art. 27 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo