Art. 29

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l’identificazione a vita dell’equino

In vigore dal 10 giu 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l’identificazione a vita dell’equino 1.   Gli operatori di equini provvedono affinché almeno i seguenti estremi di identificazione figuranti nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti: a) lo status dell’equino per quanto riguarda la sua idoneità alla macellazione per il consumo umano; b) il codice leggibile del transponder o del marchio auricolare o i marchi distintivi utilizzati come metodo alternativo; c) ove applicabile, il marchio di convalida o la licenza rilasciati conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688; d) le informazioni sulla proprietà dell’equino, se richieste conformemente alla legislazione nazionale. 2.   Qualora sia necessario aggiornare gli estremi di identificazione di cui alle sezioni da I a III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, l’operatore dell’equino consegna il documento di identificazione all’autorità competente o, ove applicabile, all’organismo delegato nello Stato membro in cui l’equino risiede abitualmente: a) immediatamente dopo l’evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) entro sette giorni dall’evento che comporta la necessità di modificare gli estremi di identificazione dell’equino, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o, se l’operatore è il proprietario, al paragrafo 1, lettera d). 3.   L’operatore provvede affinché le informazioni di cui alle sezioni da IV a IX siano aggiornate e corrette secondo le norme stabilite dall’ente selezionatore o dall’organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento conformemente all’, paragrafo 2 o paragrafo 3. 4.   In deroga all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di cambiamento di proprietà, il documento unico di identificazione a vita è consegnato al nuovo proprietario.
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Obblighi degli operatori per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire l’identificazione a vita dell’equino (Art. 29 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo