Art. 22

Domande di documenti di identificazione di equini nati nell’Unione e rilascio e consegna di tali documenti

In vigore dal 10 giu 2021
Domande di documenti di identificazione di equini nati nell’Unione e rilascio e consegna di tali documenti 1.   L’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell’equino rilascia e consegna, su domanda dell’operatore, documenti unici di identificazione a vita per gli equini diversi dagli equini di cui ai paragrafi 2 e 3. Su richiesta dell’operatore, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato può rilasciare il documento unico di identificazione a vita di cui al primo comma nel formato standard. 2.   Gli enti selezionatori che realizzano programmi genetici approvati conformemente all’ o all’ del regolamento (UE) 2016/1012 nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell’equino rilasciano, su domanda dell’operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all’, punto 5), lettera a), e per gli equini da registrare in una sezione supplementare di un libro genealogico per la razza in questione. 3.   Le federazioni, le filiali o le autorità nazionali di organizzazioni o associazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse nello Stato membro in cui si trova lo stabilimento di nascita dell’equino rilasciano, su domanda dell’operatore, documenti di identificazione estesi per gli equini registrati di cui all’, punto 5), lettera b). 4.   Tranne qualora i compiti di rilascio e consegna dei documenti unici di identificazione a vita estesi siano stati delegati entrambi agli enti selezionatori e alle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato consegna il documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 all’operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. 5.   Per la consegna del documento unico di identificazione a vita conformemente al paragrafo 4, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato stabilisce le procedure per: a) il trasferimento sicuro dagli enti selezionatori e dalle organizzazioni e associazioni di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 i) del documento unico di identificazione a vita rilasciato conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3; ii) delle informazioni necessarie che devono essere inserite nella base dati informatizzata conformemente all’; b) la consegna del documento unico di identificazione a vita all’operatore richiedente di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
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