Art. 6

Registrazione degli estremi di identificazione nella base dati informatizzata

In vigore dal 10 giu 2021
Registrazione degli estremi di identificazione nella base dati informatizzata 1.   Al momento della prima identificazione di un equino, l’autorità competente o, ove applicabile, l’organismo delegato, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all’, punto 5), lettera b), registrano gli estremi di identificazione dell’animale nella base dati informatizzata con il codice unico. 2.   Il codice unico di cui al paragrafo 1 è composto: a) dal codice assegnato alla base dati informatizzata o alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all’, punto 5), lettera b), conformemente all’, paragrafo 2, seguito da b) un numero di identificazione individuale a nove cifre attribuito all’equino. 3.   Il codice unico è il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate e alle basi dati degli organismi delegati, degli enti selezionatori e delle organizzazioni e associazioni di cui all’, punto 5), lettera b), e per qualsiasi scambio di dati tra di esse. 4.   Gli organismi delegati, gli enti selezionatori e le organizzazioni e associazioni di cui all’, punto 5), lettera b), che istituiscono basi dati nel quadro della base dati informatizzata provvedono affinché perlomeno le informazioni di cui alla sezione I, parte A, punti da 1 a 7, e parte C, e alla sezione II, parte II, del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, siano riprese nella base dati informatizzata.
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