Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 giu 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«equino»: un animale detenuto di una delle specie appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
2)
«stabilimento»: uno stabilimento quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
3)
«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari;
4)
«proprietario»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un equino;
5)
«equino registrato» o «equide registrato»:
a)
un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus o Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore riconosciuto conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/1012 o da un organismo di allevamento inserito nell’elenco conformemente all’ del medesimo regolamento;
b)
un equino della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
6)
«libro genealogico»: un libro genealogico quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2016/1012;
7)
«sezione principale»: la sezione principale di un libro genealogico quale definita all’, punto 13), del regolamento (UE) 2016/1012;
8)
«ente selezionatore»: un ente selezionatore quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2016/1012;
9)
«organismo di allevamento»: un organismo di allevamento quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/1012;
10)
«equini destinati alla macellazione»: equini che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;
11)
«equino di stato sanitario elevato»: un equino idoneo ai movimenti verso altri Stati membri conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
12)
«autorità competente»: l’autorità veterinaria centrale di uno Stato membro quale definita all’, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429;
13)
«autorità zootecnica»: l’autorità competente quale definita all’, punto 8), del regolamento (UE) 2016/1012;
14)
«certificato zootecnico»: il certificato zootecnico definito all’, punto 20), del regolamento (UE) 2016/1012 e che figura nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940;
15)
«marchio»: qualsiasi caratteristica individuale distintiva di un equino, ereditaria o acquisita, che è visibile, o può essere resa visibile, e può essere registrata a fini di identificazione;
16)
«transponder»: l’identificatore elettronico quale definito all’, punto 23), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
17)
«codice unico»: il codice unico quale definito all’, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
18)
«Universal Equine LIFE Number» o «numero UELN»: un codice alfanumerico unico a 15 caratteri contenente informazioni sul singolo equino nonché sulla base dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta conformemente al sistema di codifica gestito dall’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), che ospita il sito web UELN;
19)
«smart card»: un dispositivo in plastica nel quale è incorporato un chip capace di memorizzare dati e di trasmetterli elettronicamente a sistemi informatici compatibili;
20)
«veterinario responsabile»: il veterinario di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6 responsabile del trattamento di un equino con medicinali e della documentazione di tale trattamento e del relativo effetto sullo status dell’equino come destinato alla macellazione per il consumo umano o escluso da tale macellazione conformemente al presente regolamento;
21)
«base dati informatizzata»: la base dati informatizzata istituita da uno Stato membro per la registrazione delle informazioni relative agli animali detenuti della specie equina di cui all’articolo 109, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera d), del regolamento (UE) 2016/429;
22)
«documento unico di identificazione a vita»: il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori di equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
23)
«marchio di convalida»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dall’autorità competente conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
24)
«licenza»: una voce nel documento unico di identificazione a vita inserita dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI) ai fini della partecipazione a competizioni equestri a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 e per le finalità ivi indicate;
25)
«organismo delegato»: l’organismo delegato quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, designato conformemente all’articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 al fine di assicurare l’applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione istituito per gli equini, compresi il rilascio e la consegna dei documenti unici di identificazione a vita degli equini. Tale organismo è indicato come «organismo di rilascio» al titolo IV, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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