Art. 34

Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita

In vigore dal 10 giu 2021
Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita 1.   Le informazioni sul proprietario nella sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, sono inserite: a) dall’autorità competente o, ove applicabile, dall’organismo delegato, se richiesto dalla legislazione nazionale: o b) dalle organizzazioni e dalle autorità di cui all’, paragrafo 1, se richiesto dalle norme e dai regolamenti di tali organizzazioni e autorità. 2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di un certificato di proprietà o di una scheda di registrazione, purché quest’ultima sia registrata nella base dati informatizzata e indichi: a) il codice unico dell’equino; o b) il numero del documento di identificazione, ove applicabile, e il codice del transponder o un metodo di identificazione alternativo autorizzato. 3.   Il certificato di proprietà o la scheda di iscrizione di cui al paragrafo 2 sono restituiti all’autorità competente o alle organizzazioni e alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di morte, vendita, perdita, furto, macellazione o abbattimento dell’equino.
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