Art. 33
Rilascio della licenza di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688
In vigore dal 10 giu 2021
Rilascio della licenza di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688
1. La federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale (FEI), ai fini della partecipazione a competizioni equestri organizzate a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, o l’autorità competente per le corse ippiche, ai fini della partecipazione a tali corse, stabilisce le norme e le procedure secondo le quali gli operatori di un equino registrato possono chiedere per tale animale una licenza come previsto all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688.
2. Le organizzazioni e le autorità di cui al paragrafo 1 rilasciano la licenza di cui a tale paragrafo purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’equino è registrato presso la rispettiva organizzazione o autorità di cui al paragrafo 1 ai fini della partecipazione a competizioni o corse;
b)
l’equino registrato è identificato mediante un documento di identificazione esteso in cui si attesta che l’equino in questione:
i)
è stato vaccinato da un veterinario contro l’influenza equina e, se del caso, contro altre malattie come richiesto dalle norme e dai regolamenti delle organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese le malattie non elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
ii)
è stato sottoposto almeno a due visite all’anno da parte di un veterinario, compresi gli esami veterinari per la vaccinazione e per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi;
iii)
è stato sottoposto a test zoosanitari, anche a fini di certificazione in relazione ai movimenti verso paesi terzi.
3. La licenza è inserita nel documento di identificazione conformemente alle istruzioni di cui alla sezione III del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1.
4. Il rilascio di una licenza è registrato nella base dati informatizzata con un riferimento al codice unico dell’equino.
Storico versioni
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