Art. 34
Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita
In vigore dal 10 giu 2021
Informazioni sul proprietario nella sezione IV del documento unico di identificazione a vita
1. Le informazioni sul proprietario nella sezione IV del modello di documento di identificazione degli equini riportato nell’allegato II, parte 1, sono inserite:
a)
dall’autorità competente o, ove applicabile, dall’organismo delegato, se richiesto dalla legislazione nazionale: o
b)
dalle organizzazioni e dalle autorità di cui all’, paragrafo 1, se richiesto dalle norme e dai regolamenti di tali organizzazioni e autorità.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di un certificato di proprietà o di una scheda di registrazione, purché quest’ultima sia registrata nella base dati informatizzata e indichi:
a)
il codice unico dell’equino; o
b)
il numero del documento di identificazione, ove applicabile, e il codice del transponder o un metodo di identificazione alternativo autorizzato.
3. Il certificato di proprietà o la scheda di iscrizione di cui al paragrafo 2 sono restituiti all’autorità competente o alle organizzazioni e alle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di morte, vendita, perdita, furto, macellazione o abbattimento dell’equino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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