organismo delegato

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l’organismo delegato quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, designato conformemente all’articolo 108, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 al fine di assicurare l’applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione istituito per gli equini, compresi il rilascio e la consegna dei documenti unici di identificazione a vita degli equini. Tale organismo è indicato come «organismo di rilascio» al titolo IV, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Fonte: reg-2021-06-10-963art. 2

una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali

Fonte: reg-2017-03-15-625art. 3

un organismo giuridico al quale l’autorità competente per le SoHO ha delegato determinate attività di sorveglianza sulle SoHO conformemente all’articolo 9, paragrafo 1

Fonte: reg-2024-06-13-1938art. 3
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo