Art. 3
Ruolo degli operatori e dei proprietari
In vigore dal 10 giu 2021
Ruolo degli operatori e dei proprietari
1. L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento per conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell’equino.
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, gli organismi delegati possono esigere che le seguenti domande che hanno ricevuto dagli operatori siano presentate dal proprietario o da un rappresentante dei proprietari:
a)
le domande di rilascio dei documenti unici di identificazione a vita di cui all’;
b)
le domande di rilascio di duplicati dei documenti di identificazione di cui all’;
c)
le domande di rilascio di documenti di identificazione sostitutivi di cui all’;
d)
le domande di modifica degli estremi di identificazione figuranti nei documenti unici di identificazione a vita esistenti di cui all’.
Storico versioni
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