Art. 3

Ruolo degli operatori e dei proprietari

In vigore dal 10 giu 2021
Ruolo degli operatori e dei proprietari 1.   L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento per conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell’equino. 2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, gli organismi delegati possono esigere che le seguenti domande che hanno ricevuto dagli operatori siano presentate dal proprietario o da un rappresentante dei proprietari: a) le domande di rilascio dei documenti unici di identificazione a vita di cui all’; b) le domande di rilascio di duplicati dei documenti di identificazione di cui all’; c) le domande di rilascio di documenti di identificazione sostitutivi di cui all’; d) le domande di modifica degli estremi di identificazione figuranti nei documenti unici di identificazione a vita esistenti di cui all’.
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Ruolo degli operatori e dei proprietari (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/963) — Testo vigente | Portale Normativo